IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Rilevato  che  la  difesa  ha  sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 224 disp. coord. del c.p.p., con riferimento
 agli  artt.  13 e 76 della Costituzione per violazione dei principi e
 criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n.  32,
 della legge 16 febbraio 1987, n. 81;
    Rilevato  che  il  p.m. ha ritenuto tale questione rilevante e non
 manifestamente infondata;
    Considerato  che  questo  giudice  con  propria  ordinanza  del 27
 novembre 1989 ha gia' sollevato identica questione,  con  riferimento
 agli  artt. 3 e 76 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte
 costituzionale;
    Ritenuto,  per  i motivi specificati nella suindicata ordnanza, la
 questione rilevante e non manifestamente infondata per violazione dei
 principi  e  criteri  direttivi  ai quali il legislatore delegato era
 tenuto  ad  attenersi  e  per  una  non  ragionevole  disparita'   di
 trattamento  tra i contravventori al foglio di via obbligatorio e gli
 autori di tutti gli altri delitti o contravvenzioni;