IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Rilevato che la difesa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 disp. coord. del c.p.p., con riferimento agli artt. 13 e 76 della Costituzione per violazione dei principi e criteri direttivi predeterminati negli artt. 6 e 2, direttiva n. 32, della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Rilevato che il p.m. ha ritenuto tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Considerato che questo giudice con propria ordinanza del 27 novembre 1989 ha gia' sollevato identica questione, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale; Ritenuto, per i motivi specificati nella suindicata ordnanza, la questione rilevante e non manifestamente infondata per violazione dei principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato era tenuto ad attenersi e per una non ragionevole disparita' di trattamento tra i contravventori al foglio di via obbligatorio e gli autori di tutti gli altri delitti o contravvenzioni;